![]() Il decreto che si occupa di definire i diritti, adempimenti e le agevolazioni in merito alla gravidanza, maternità e patenità e' il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Nota: si segnalano in particolare i seguenti articoli:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Emana
Capo I
Art. 1. 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2. 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; 2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3. 1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4. 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5. 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione. Capo II
Art. 6. 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8. 2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7. 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede
ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
Art. 8. 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in
zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il
periodo della gravidanza.
Art. 9. 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla
Polizia di Stato.
Art. 10. 1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il
datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad
agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di
cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
Art. 12. 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè
l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
Art. 13. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o
la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette
lavoratrici.
Art. 14. 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l’orario di lavoro.
Art. 15. 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Capo III
Art. 16. 1. È vietato adibire al lavoro le donne:
Art. 17. 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del
divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
Art. 18. 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 19. 1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è
considerata a tutti gli effetti come malattia.
Art. 20. 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
Art. 21. 1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui
all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore
di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il
certificato medico indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
Art. 22. 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari
all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di
maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
Art. 23. 1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per
retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del
periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di
maternità.
Art. 24. 1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3,
lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
Art. 25. 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa
ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto
alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Art. 26. 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta,
per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che
abbiano adottato un minore. (1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 452 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 27. [1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. 3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.] (2) (2) Articolo abrogato dall'articolo 2 comma 453 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Capo IV
Art. 28. 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29. 1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30. 1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Art. 31. 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia
stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore. (3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 454 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Capo V
Art. 32. 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Art. 33. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
Art. 34. 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è
calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del
comma 2 dello stesso.
Art. 35. 1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico e normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti
da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1
dell’articolo 25.
Art. 36. 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. (5) Articolo così sostituito dall'articolo 2 comma 455 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 37 [1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell’articolo 36. (6) Articolo abrogato dall'articolo 2 comma 456 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 38. 1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VI
Art. 39. 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Art. 40. 1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
Art. 41. 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42. 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino
con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell'ambito del mese. (5bis)
(5bis) Comma così sostituito dall'articolo 24 comma 2 lettara a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (5ter) Comma così abrogato dall'articolo 24 comma 2 lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (6) Il comma 106 dell'articolo 3 della della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola. (7) la Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. (8) La Corte Costituzionale con Sentenza 18 aprile 2007, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi indicato. (9) La Corte Costituzionale con Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Art. 42-bis. 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro
trenta giorni dalla domanda. (9) il presente articolo è stato inserito dal comma 105 dell'articolo 3 della della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Art. 43. 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta
un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio
con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.
Art. 44. 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
Art. 45. 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e
41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino.
Art. 46. 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VII
Art. 47. 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di
età non superiore a tre anni.
Art. 48. 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Art. 49. 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la
contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
Art. 50. 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Art. 51. 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Art. 52. 1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Capo VIII
Art. 53. 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino. a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. (1) (1) Circa la locuzione "a proprio carico" si veda la Risoluzione del Ministero del lavoro del 6 febbraio 2009, n. 4
Capo IX
Art. 54. 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di
età del bambino. a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia
sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta,
semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice
non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Art. 55. 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento,
la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di
legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Art. 56. 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e
III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di
un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Capo X
Art. 57. 1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al
presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico
pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di
maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti
prevedano condizioni di migliore favore. Art. 58. 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di
maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la
posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto
dal comma 2. Art. 59. 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’articolo 54,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, semprechè non si trovino in periodo di congedo di
maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla
precedenza nelle riassunzioni. Art. 60. 1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non
discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente testo unico. Il relativo trattamento economico è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa. Art. 61. 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo
trattamento economico e normativo. Art. 62. 1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. Art. 63. 1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti
disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di
cui all’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con
gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria. Art. 64. 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui
all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte
ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al
comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Art. 65. 1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività
socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all’articolo
17 del presente testo unico. Capo XI
Art. 66. 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art. 67. 1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a
seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato
medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per
territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o
volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 68. 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici
agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e
per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari
all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai
agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo 14, comma 7,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all’anno precedente il parto.
Art. 69. 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Capo XII
Art. 70. 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è
corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data
del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
Art. 71. 1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta,
indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dalla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti,
a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal
compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal parto.
Art. 72. 1. L’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per l’ingresso
del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i
sei anni di età.
Art. 73. 1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità
di cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento
di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi
dei commi 2 e 3 del citato articolo 70. Capo XIII
Art. 74. 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennità
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un
assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
Art. 75. 1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio
2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per
l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli
articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: Capo XIV
Art. 76. 1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico,
salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 77. 1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere
l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio. Capo XV
Art. 78. 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta
dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il
complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3
milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a
carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni
successivi al 2001, subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al
comma 2 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di
lavoro, per 0,20 punti percentuali.
Art. 79. 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione
degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
Art. 80. 1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo
74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno
1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a
decorrere dall’anno 2001.
Art. 81. 1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato.
Art. 82. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo
XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
artigiani ed esercenti attività commerciali.
Art. 83. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo
XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei
contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
Art. 84. 1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità. Capo XVI
Art. 85. 1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29: 2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
Art. 86. 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: (1) lettera così moficata dall'errata corrige pubblcato il Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n. 234
Art. 87. 1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo unico. 2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende
riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a
ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI A. Agenti. Allegato D ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 1. Cassa nazionale del notariato. |